Art. 6.
(Disciplina transitoria)

      1. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in possesso del titolo di omeopata, conseguito in uno degli istituti privati di formazione di cui all'articolo 5 ovvero in uno Stato dell'Unione europea in cui l'esercizio dell'omeopatia è disciplinato per legge, sono abilitati all'esercizio della professione previo superamento dell'esame di Stato di cui al comma 4 dell'articolo 3. Il presente comma non si applica a coloro che abbiano già svolto l'attività di omeopata per un periodo di almeno tre anni in un Paese dell'Unione europea.
      2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, il Ministro della salute, di concerto

 

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con il Ministro dell'università e della ricerca, determina, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i requisiti minimi indispensabili per l'esercizio della professione di omeopata.